Statuto

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: A.S.Dilettantistica “ASD ASTRAEUS FLY FISHING”.

L’A.S.D. Astraeus Fly Fishing (di seguito solo l’Associazione) ha sede in Castelnuovo di Farfa , Vocabolo Granica snc 02031 (RI), non ha fini di lucro, è un ente apartitico, apolitico ed aconfessionale, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Art. 2 – Finalità e scopi

L’Associazione si propone inoltre di promuovere e/o organizzare iniziative sportive, culturali, ricreative e didattiche/educative riguardanti la pesca sportiva, la tutela dell’ambiente e della fauna ittica, la gestione dei luoghi di pesca e si propone anche di collaborare con le istituzioni per il raggiungimento di tali scopi. L’Associazione potrà esercitare la propria attività in tutto il territorio nazionale. L’Associazione potrà esercitare la propria attività anche in/con paesi esteri per scambi interculturali.

L’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS o di Ente di Promozione Sportiva. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI, della legislazione vigente e le disposizioni della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi.

L’Associazione per diffondere e promuovere le proprie iniziative e per favorire la partecipazione alla vita associativa potrà avvalersi dei canali telematici ad essa collegati oltre che all’attività dei propri associati.

L’Associazione potrà compiere marginali operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopradette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.

L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi; assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;

Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Le domande di ammissione devono essere presentate all’Associazione compilando in ogni sua parte l’apposito modulo che verrà fornito al momento della richiesta di adesione. Il richiedente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il suddetto modulo, in caso contrario la domanda verrà considerata nulla. Sottoscrivendo il suddetto modulo di adesione il richiedente si impegna ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto Associativo, e le normative vigenti che regolano l’attività di Pesca Sportiva in territorio nazionale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione e la regolamentazione vigente in materia di pesca sportiva.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono:

    • Assemblea
    • Presidente
    • Vice-presidente
    • Segretario generale
    • Consiglio Direttivo
  •  

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria; radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci
alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 – Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie mediante comunicazione personale a ciascun socio via posta o strumenti telematici. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.

L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei de suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11: approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13); approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche; deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione; deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti.

Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione
 
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
 
Il socio ha diritto ad un voto.
 
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.
 
Art. 11 – Convocazione
 
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
 
In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
 
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
 
Art. 12 – Validità assembleare
 
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
 
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
 
Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
 
Art. 13 – Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane incarica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
 
In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
 
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
 
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
 
Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
 
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, preventivamente approvate dall’assemblea;
f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali
mansioni alla assemblea.
g) determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
i) adottare i provvedimenti di radiazione;
j) curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;
k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti. Nella prima legislatura , sara’ chiamato nel Consiglio uno dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinari e non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.

Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate in ambito di stesse discipline /EPS/Federazione

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
• Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
• Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
• Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva

Art. 21 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

In modo occasionale potranno essere svolte attività commerciali marginali con il solo scopo di raccolta fondi per perseguire gli scopi sociali.

Art. 24 – Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Trasformazione

L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione della Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 26 – Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci.
Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tre l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rieti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Rieti.

L’arbitrato avrà sede in Castelnuovo di Farfa , Vocabolo Granica snc 02031(RI) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.